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AGEVOLAZIONI FISCALI

Accisa e addizionale regionale

Le forniture per il consumo di gas naturale sono soggette alle accise e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo.

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Alcuni impieghi di gas naturale possono essere assoggettati ad un'aliquota "agevolata", ossia un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504, successive modifiche intervenute con la Legge 24/11/2006 n. 286 e D. Lgs n. 26 del 02/02/2007. L. 27/12/2006, art. 1.

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USI INDUSTRIALI

L'agevolazione può essere concessa, esclusivamente su richiesta del cliente, quando il gas naturale viene impiegato per svolgere le seguenti attività:

  • attività industriali e artigianali;

  • attività alberghiere;

  • attività di ristorazione/bar;

  • forni da pane;

  • negli impianti sportivi gestiti da associazioni dilettantistiche senza fine di lucro;

  • attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non è previsto lo scopo di lucro;

  • attività agricole;

  • distribuzione commerciale.

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USI CARBURAZIONE

L'agevolazione può essere concessa, esclusivamente su richiesta del cliente, quando il gas naturale viene impiegato per il seguente uso:

  • uso carburazione.

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Documenti da presentare per ottenere l'applicazione dell'accisa agevolata.

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Per poter usufruire dell'applicazione dell'aliquota agevolata devono essere presentati, per ogni punto di fornitura per i quali si richiede l'agevolazione, i seguenti documenti:

  • Modulo richiesta agevolazione Accisa Agevolata in carta libera.

  • Documento di riconoscimento del firmatario richiedente l'agevolazione.

  • Certificato della CCIAA aggiornato per verificare se il tipo di attività svolta prevede l'agevolazione.

  • Lettura del misuratore e del convertitore di volumi

  • Dichiarazione relativa agli "Esercizi di Ristorazione", con indicazione del tipo di Licenza di esercizio.

  • Statuto delle associazioni e/o istituzioni per quanto riguarda l'attività dilettantistica svolta senza scopo di lucro o se attività ricettive finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti.

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Tali documenti dovranno necessariamente essere presentati contemporaneamente.

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Gli stessi dovranno essere consegnati in originale presso la sede di:

COMMERCIALE GAS & LUCE SRL – VIA DAMIANO CHIESA, 2 – 21013 – GALLARATE (VA) all’atto della richiesta di attivazione della fornitura o in un momento successivo. L’agevolazione decorrerà dalla data di protocollazione di tale documentazione da parte della azienda.

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FORZE ARMATE NAZIONALI

Per le Forze Armate nazionali è prevista una particolare aliquota di accisa ridotta e l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale regionale. Precisiamo che appartengono alle Forze Armate nazionali l'Esercito (quindi anche l'Arma dei Carabinieri), la Marina, l'Aereonautica e la Guardia di Finanza.

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Le Forze Armate nazionali devono presentare formale istanza con l'indicazione delle utenze (uffici, caserme, alloggi di servizio, ecc.) adibiti agli usi ammessi all'agevolazione (uso riscaldamento), con allegata copia del documento riconoscimento; nel caso di alloggi occupati dal personale, anche al di fuori della caserma, occorre anche la sottoscrizione del comando che ne dichiari l'uso istituzionale.

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Casi di esenzione dall'accisa e dall'addizionale regionale

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Il gas naturale è esente dall'applicazione dell'accisa e della relativa addizionale regionale quando è destinato ad essere fornito ai seguenti soggetti:

  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

  • organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri delle stesse;

  • alle Forze Armate di qualsiasi stato (esclusa l'Italia), che siano parte contraente del trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa l'esenzione iva.

Casi di esclusione dall'accisa e dall'addizionale

Il nuovo articolo 21 del D.lgs. 26/07 prevede la non applicabilità con la conseguente esclusione dal campo di applicazione delle accise, ai seguenti impieghi di gas naturale:

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  • per la riduzione chimica

  • nei processi elettrolitici

  • nei processi metallurgici, classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella comunità europea sotto il codice DJ 27

  • nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella comunità europea sotto il codice DI 26

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I soggetti che hanno diritto all'esclusione devono presentare apposita istanza.

Documenti necessari:

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