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AGEVOLAZIONI FISCALI

Accisa e addizionale regionale

Le forniture per il consumo di gas naturale sono soggette alle accise e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo.

Alcuni impieghi di gas naturale possono essere assoggettati ad un'aliquota "agevolata", ossia un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504, successive modifiche intervenute con la Legge 24/11/2006 n. 286 e D. Lgs n. 26 del 02/02/2007. L. 27/12/2006, art. 1.

USI INDUSTRIALI

L'agevolazione può essere concessa, esclusivamente su richiesta del cliente, quando il gas naturale viene impiegato per svolgere le seguenti attività:

  • attività industriali e artigianali;

  • attività alberghiere;

  • attività di ristorazione/bar;

  • forni da pane;

  • negli impianti sportivi gestiti da associazioni dilettantistiche senza fine di lucro;

  • attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non è previsto lo scopo di lucro;

  • attività agricole;

  • distribuzione commerciale.

USI CARBURAZIONE

L'agevolazione può essere concessa, esclusivamente su richiesta del cliente, quando il gas naturale viene impiegato per il seguente uso:

  • uso carburazione.

Documenti da presentare per ottenere l'applicazione dell'accisa agevolata.

Per poter usufruire dell'applicazione dell'aliquota agevolata devono essere presentati, per ogni punto di fornitura per i quali si richiede l'agevolazione, i seguenti documenti:

  • Modulo richiesta agevolazione Accisa Agevolata in carta libera.

  • Documento di riconoscimento del firmatario richiedente l'agevolazione.

  • Certificato della CCIAA aggiornato per verificare se il tipo di attività svolta prevede l'agevolazione.

  • Lettura del misuratore e del convertitore di volumi

  • Dichiarazione relativa agli "Esercizi di Ristorazione", con indicazione del tipo di Licenza di esercizio.

  • Statuto delle associazioni e/o istituzioni per quanto riguarda l'attività dilettantistica svolta senza scopo di lucro o se attività ricettive finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti.

Tali documenti dovranno necessariamente essere presentati contemporaneamente.

Gli stessi dovranno essere consegnati in originale presso la sede di:

COMMERCIALE GAS & LUCE SRL – VIA DAMIANO CHIESA, 2 – 21013 – GALLARATE (VA) all’atto della richiesta di attivazione della fornitura o in un momento successivo. L’agevolazione decorrerà dalla data di protocollazione di tale documentazione da parte della azienda.

FORZE ARMATE NAZIONALI

Per le Forze Armate nazionali è prevista una particolare aliquota di accisa ridotta e l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale regionale. Precisiamo che appartengono alle Forze Armate nazionali l'Esercito (quindi anche l'Arma dei Carabinieri), la Marina, l'Aereonautica e la Guardia di Finanza.

Le Forze Armate nazionali devono presentare formale istanza con l'indicazione delle utenze (uffici, caserme, alloggi di servizio, ecc.) adibiti agli usi ammessi all'agevolazione (uso riscaldamento), con allegata copia del documento riconoscimento; nel caso di alloggi occupati dal personale, anche al di fuori della caserma, occorre anche la sottoscrizione del comando che ne dichiari l'uso istituzionale.

Casi di esenzione dall'accisa e dall'addizionale regionale

Il gas naturale è esente dall'applicazione dell'accisa e della relativa addizionale regionale quando è destinato ad essere fornito ai seguenti soggetti:

  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

  • organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri delle stesse;

  • alle Forze Armate di qualsiasi stato (esclusa l'Italia), che siano parte contraente del trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa l'esenzione iva.

Casi di esclusione dall'accisa e dall'addizionale

Il nuovo articolo 21 del D.lgs. 26/07 prevede la non applicabilità con la conseguente esclusione dal campo di applicazione delle accise, ai seguenti impieghi di gas naturale:

  • per la riduzione chimica

  • nei processi elettrolitici

  • nei processi metallurgici, classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella comunità europea sotto il codice DJ 27

  • nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella comunità europea sotto il codice DI 26

I soggetti che hanno diritto all'esclusione devono presentare apposita istanza.

Documenti necessari:

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