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SERVIZIO CONCILIAZIONE

Dal 1° gennaio 2017 il cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.

Con Delibera 209/2016/E/com infatti, l’ARERA ha introdotto lo strumento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.

La conciliazione è una procedura semplice e veloce, che si svolge completamente in modalità telematica, per la risoluzione di eventuali controversie fra operatori, e che prevede l'intervento di un conciliatore terzo appositamente formato che aiuta le parti a trovare un accordo senza ricorrere a vie giudiziarie. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria. Inoltre, l'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare (via web, posta o fax) la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità (procedura gratuita) o agli organismi ADR, direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo al Venditore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.

Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo mail info.sportello@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.

In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere.

Di seguito l’elenco degli organismi ADR

Per ulteriori informazioni, può consultare:
http://www.arera.it/it/docs/16/209-16.htm
http://www.arera.it/it/consumatori//conciliazione.htm
http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

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