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COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO DI TUTELA

La liberalizzazione del mercato del gas e tutele garantite dall’ARERA (comunicazione ai sensi della delibera ARERA ARG/gas 71/11)

Nel graduale passaggio da mercato tutelato a mercato libero l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)) ha stabilito che, accanto ai prezzi liberamente contrattabili, le aziende fornitrici di gas continuino ad offrire ad alcune categorie di clienti finali condizioni economiche cosiddette del “servizio di tutela” determinate dalla stessa Autorità. Fermo restando che dal 01/01/03, come previsto dal D.lgs. n. 164/00, tutti i clienti sono idonei e in grado di esercitare la propria “idoneità” stipulando contratti a seguito di offerte commerciali sul libero mercato, con la deliberazione 64/09 l’ARERA aveva stabilito che le condizioni di tutela dovessero essere mantenute a tutti quei clienti che alla data delibera non avevano ancora esercitato la volontà di stipulare nuovi contratti in relazione alla loro condizione di “cliente idoneo” e pertanto non avevano fatto ancora il loro ingresso nel libero mercato e comunque:

  • sino al 30/09/2009 per clienti con consumo superiori a 200.000 smc/anno;

  • sino al 30/09/2010 per clienti con consumo sino a 200.000 smc/anno.

Con la deliberazione 64/10, l’ARERA ha poi prorogato a al 30/09/2011 il termine per i clienti con consumi inferiori a 200.000 smc/anno con uso non domestico. Inoltre, in base alla legge 96/10 fanno parte dei clienti che hanno diritto al servizio di tutela le utenze di clienti non domestici con consumi inferiori a 50.000 smc /anno, nonché, ai sensi del D.lgs. del 1° giugno 2011 tutte le utenze relative ad attività di servizio pubblico, ivi comprese le utenze pubblico o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza che verranno classificate come “enti”. Con la deliberazione 71/11 l’ARERA ha sancito quindi le categorie di utenza che alla data del 30/09/2011 non avranno diritto al mantenimento delle condizioni di tutela, ovvero quei clienti non domestici, che:

  • sono ancora serviti nell’ambito del servizio di tutela alla data di emanazione della delibera;

  • hanno un consumo annuo superiore a 50.000 smc/anno;

  • sono diversi da utenze relative ad attività di servizio pubblico

A tali clienti, nella prima fattura utile emessa entro il 15/07/11, verrà data comunicazione della cessazione del servizio di tutela tramite l’informativa allegata (Allegato A).

Riferimenti normativi: www.arera.it/it/docs/11/071-11arg.htm

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